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Legge FVG

Info Generali

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Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23
Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione
sociale e norme sull’associazionismo.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 oggetto
CAPO II - LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 2 principi
Art. 3 valore del volontariato
Art. 4 attività di volontariato
Art. 5 Registro generale del volontariato organizzato
Art. 6 Comitato regionale del volontariato
Art. 7 Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato
Art. 8 iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato
Art. 9 contributi alle organizzazioni di volontariato
Art. 10 tavoli di rete
Art. 11 promozione internazionale del volontariato
Art. 12 Fondo regionale per il volontariato
Art. 13 coordinamento regionale
Art. 14 convenzioni
Art. 15 volontariato e territorio
Art. 16 attività di vigilanza
Art. 17 Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato
Art. 18 disposizioni di attuazione del Capo II
CAPO III - LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 19 valore della promozione sociale
Art. 20 Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Art. 21 Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale
Art. 22 Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale
Art. 23 contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale
Art. 24 Fondo regionale per la promozione sociale
Art. 25 convenzioni
Art. 26 disposizioni di attuazione del Capo III
CAPO IV - NORME COMUNI IN MATERIA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE
Art. 27 Fondo regionale di rotazione per il volontariato e la promozione sociale
Art. 28 attività di formazione e aggiornamento
Art. 29 Centri di servizio per il volontariato
CAPO V - PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO
Art. 30 - valore dell’associazionismo
Art. 31 - Registro regionale delle associazioni
Art. 32 - interventi per la promozione dell’associazionismo
Art. 33 - disposizioni di attuazione del Capo V
CAPO VI - NORME COMUNI
Art. 34 programmazione regionale
Art. 35 Comitato regionale dell’associazionismo
Art. 36 monitoraggio regionale sul fenomeno associativo
Art. 37 Conferenza regionale dell’associazionismo
Art. 38 clausola valutativa
Art. 39 accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati
Art. 40 utilizzo della posta elettronica certificata
CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 41 cumulo dei contributi e rendicontazione
Art. 42 norme transitorie
Art. 43 modifiche alla legge regionale 12/1995
Art. 44 abrogazioni
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Art. 45 norme finanziarie
Art. 46 norma finanziaria urgente
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 oggetto
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, disciplina
i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione
sociale e le altre associazioni al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro
coordinamento.
2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo
sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.
CAPO II - LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 2 principi
1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione
civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito,
e ne riconosce l’apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell’intervento pubblico per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all’articolo 2 della Costituzione.
Art. 3 valore del volontariato
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, quarto comma della Costituzione,
nell’ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro
sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attività
delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l’autonomia e il pluralismo.
2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela
da parte della comunità.
3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità, alla famiglia, alla centralità della persona e
alla responsabilità individuale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo
e coesione sociale.
Art. 4 attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa
parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione
sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di
persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale,
educativo e formativo.
2. L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.
Art. 5 Registro generale del volontariato organizzato
1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in
materia di volontariato.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:
a) sociale e sanitario;
b) culturale;
c) educativo;
d) ambientale;
e) diritti civili dei cittadini;
f) solidarietà internazionale;
g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;
h) attività innovative.
3. È ammessa l’iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere
modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione
all’evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall’articolo 3 della
legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale
competente in materia di volontariato.
6. L’iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma, per la medesima durata, su domanda dell’or22
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ganizzazione di volontariato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro.
7. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 6, o in caso
di perdita dei requisiti è disposta la cancellazione dal Registro.
Art. 6 Comitato regionale del volontariato
1. Il Comitato regionale del volontariato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di
volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto
interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le
istituzioni, gli enti e gli organismi.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi
nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio
regionale.
3. Il Comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato,
allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione
alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato e in particolare:
a) partecipa all’elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
b) formula pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono direttamente il
volontariato organizzato;
c) esprime indirizzi circa l’istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio volontariato nel
territorio regionale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:
a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
b) l’esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso è redatto;
c) le priorità d’intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle;
d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.
5. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato;
d) da due rappresentanti delle autonomie locali, di cui uno designato dall’ANCI e uno designato dall’UPI.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l’elezione fra i
suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall’assemblea di cui all’articolo 7 in
modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale e possono essere riconfermati per una
sola volta nella medesima carica.
9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto
consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.
10. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese
nella misura prevista per i dipendenti regionali.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura
regionale competente in materia di volontariato.
12. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.
13. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
Art. 7 Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato
1. L’Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall’assessore competente, costituisce
un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato,
sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse
per le organizzazioni.
2. Partecipano all’Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni
di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare,
senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini
interessati.
3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.
4. Sono invitati a partecipare all’Assemblea i rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale
per il volontariato e dei Centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge 266/1991 ai fini della presentazione
delle relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e sull’attività svolta.
5. Nel regolamento di funzionamento dell’Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta,
sono indicate anche le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
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6. L’Assemblea elegge nel Comitato di cui all’articolo 6 e nel Comitato di gestione del Fondo speciale per
il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel
Registro, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato
esprime un voto.
7. Al termine dei lavori dell’Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell’associazionismo
e reso pubblico.
Art. 8 iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato
1. Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione è autorizzata a sostenere
spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche
con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.
2. Al fine di accrescere la rappresentatività e favorire l’attività congiunta delle associazioni, sono sostenute,
in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.
Art. 9 contributi alle organizzazioni di volontariato
1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di
contributi per:
a) l’assicurazione dei volontari;
b) l’acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l’attività di volontariato;
c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.
2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del
volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere
nell’anno successivo.
3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio
di ogni anno.
4. La Giunta regionale suddivide i finanziamenti tra le tipologie, indicate al comma 1, sulla base delle
richieste contributive pervenute e delle finalità da perseguire.
Art. 10 tavoli di rete
1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d’interesse regionale nei settori in cui si articola il Registro,
la Regione può promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico
denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.
2. La Regione è autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell’ambito delle proposte
emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di
soggetto capofila responsabili dell’attuazione dei progetti stessi.
3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, i quali garantiscono
un apporto finanziario o di risorse umane.
Art. 11 promozione del volontariato internazionale
1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro, riconoscendo
il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà,
al fine di favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati e
promuovere congiuntamente la cultura della solidarietà.
Art. 12 Fondo regionale per il volontariato
1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per il volontariato per l’attuazione dei
seguenti interventi:
a) formazione dei volontari di cui all’articolo 28;
b) iniziative della Regione di cui all’articolo 8;
c) contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’articolo 9;
d) finanziamento dei progetti presentati nell’ambito dei Tavoli di rete di cui all’articolo 10.
Art. 13 coordinamento regionale
1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato di cui all’articolo
6, il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e i Centri di servizio per il volontariato
di cui all’articolo 15 della legge 266/1991, al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo
svolge nell’ambito della propria autonomia.
Art. 14 convenzioni
1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni
con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo
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svolgimento di:
a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b) attività innovative e sperimentali;
c) attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
d) attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.
2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo
modalità dagli stessi definite.
3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:
a) il contenuto dell’intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni
che formano oggetto della convenzione;
b) la durata del rapporto di collaborazione;
c) l’elenco dei volontari, con l’indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente
e dei collaboratori necessari per l’espletamento del servizio;
d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
e) le forme di garanzia per la continuità dell’intervento;
f) le coperture assicurative di cui all’articolo 4 della legge 266/1991;
g) le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a
rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell’ente e i tempi per il rimborso;
h) le modalità di risoluzione del rapporto;
i) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca
consultazione periodica tra le parti;
j) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione di volontariato;
k) il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.
4. L’attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e
4 della legge 266/1991.
5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato
che:
a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l’intervento e che abbiano esperienza concreta;
b) hanno sostenuto la formazione e l’aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all’attività
interessata dalla convenzione.
6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall’articolo 7 della
legge 266/1991 e dal presente articolo.
Art. 15 volontariato e territorio
1. Al fine di promuovere l’interazione delle associazioni di volontariato nel territorio ove operano, le stesse
possono partecipare ad accordi di partenariato con istituzioni e associazioni operanti nel territorio
medesimo.
2. Gli accordi possono prevedere l’accesso in via continuativa a strutture e servizi di cui all’articolo 39.
Art. 16 attività di vigilanza
1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.
Art. 17 Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato
1. Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato è nominato con decreto del Presidente
della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità
per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).
2. La Regione è rappresentata nel Comitato di cui al comma 1 dal Presidente della Regione, o suo delegato.
Art. 18 disposizioni di attuazione del Capo II
1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del
volontariato:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d’iscrizione al Registro e quelle relative
alla sua tenuta, ai sensi dell’articolo 5;
b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare
ai sensi dell’articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.
CAPO III - LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 19 valore della promozione sociale
1. La Regione riconosce il valore dell’associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno
sociale, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile sulla base dei principi della legge
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7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l’attività e ne
promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:
a) sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;
c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;
d) promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;
e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori;
f) favorire le iniziative di carattere innovativo;
g) sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione
e pari opportunità;
h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell’invecchiamento
attivo.
Art. 20 Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente
in materia di promozione sociale.
2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, con sede legale o operativa in regione.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura
regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento
di cui all’articolo 26.
4. L’iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni
previsti dalla presente legge.
6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell’iscrizione al Registro per la
concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
7. L’iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma per la medesima durata, su domanda
dell’associazione di promozione sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l’iscrizione al Registro.
8. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 7, o in caso
di perdita dei requisiti, è disposta la cancellazione dal Registro.
Art. 21 Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale
1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione
sociale nei rapporti con le istituzioni.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della
promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione
di loro interesse.
3. Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente.
5. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale
o operativa nella rispettiva provincia;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione sociale, o suo delegato;
d) da due rappresentanti delle autonomie locali di cui uno designato dall’ANCI e uno designato dal UPI.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l’elezione fra i
suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.
8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto
consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.
9. Ai componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura
prevista per i dipendenti regionali.
10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura
regionale competente in materia di promozione sociale.
12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
Art. 22 Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale
1. L’assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con
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cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale,
l’Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale quale momento di proposta, confronto e
verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione
sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni
2. Partecipano all’Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel
Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazione di promozione sociale non iscritte
nel Registro.
3. Possono essere altresì convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.
4. L’Assemblea approva nella prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.
5. L’Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui all’articolo
21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto
6. Al termine dei lavori dell’Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell’associazionismo
e reso pubblico.
Art. 23 contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale
1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante contributi per l’attuazione di progetti
di utilità sociale.
2. La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi
dei Centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266/1991.
Art. 24 Fondo regionale per la promozione sociale
1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per la promozione sociale al fine di sostenere
le attività di utilità sociale promosse dalle associazioni.
2. Il Fondo è utilizzato per finanziare gli interventi di cui all’articolo 23 e dell’articolo 28.
Art. 25 convenzioni
1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le
associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni
con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.
2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell’attività
oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni, le modalità
di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui
all’articolo 30 della legge 383/2000.
3. Per la stipula delle convenzioni si applica l’articolo 14, commi 2 e 5.
Art. 26 disposizioni di attuazione del Capo III
1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonché del Comitato regionale delle
associazioni di promozione sociale:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d’iscrizione al Registro di cui all’articolo
20 e quelle relative alla sua tenuta;
b) sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dall’articolo 23, comma 1,
e dell’articolo 28, comma 1.
CAPO IV - NORME COMUNI IN MATERIA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE
Art. 27 Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione
sociale
1. È istituito il Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale per l’attuazione
degli interventi indicati al comma 2.
2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni
di promozione sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti a esse assegnati da parte di enti pubblici,
dello Stato e dell’Unione Europea a sostegno di attività progettuali, nonché di operazioni di investimento
e di acquisto di attrezzature.
3. La misura delle anticipazioni di cui al comma 2, i criteri e le modalità della loro concessione, nonché
le modalità e i termini della loro restituzione alla Regione da parte dei beneficiari sono definiti con apposito
regolamento da adottarsi sentito il parere della Commissione consiliare competente, nonché dei
Comitati di cui agli articoli 6 e 21.
4. Alle anticipazioni di cui al comma 2 non si applica la disposizione di cui all’articolo 40, comma 2, della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso).
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Art. 28 attività di formazione e aggiornamento
1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell’aggiornamento dei volontari e
degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal
fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nei rispettivi Registri.
2. La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento
rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per
il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266/1991.
3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri
che predispongono attività formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei
limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione
tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilità di funzionari pubblici.
Art. 29 Centri di servizio per il volontariato
1. La Regione è autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato di cui all’articolo 17, apposite convenzioni
con i Centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266/1991 per l’erogazione
di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 23, comma 2, per l’attuazione di progetti
formativi e di aggiornamento ai sensi dell’articolo 28, comma 2, nonché per attività di supporto nell’attuazione
della presente legge.
2. È fatta salva la destinazione alle attività relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili
assegnate ai sensi della legge 266/1991.
CAPO V - PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO
Art. 30 valore dell’associazionismo
1. La Regione riconosce e promuove l’associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale
espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale
e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla
vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e
cittadini nelle politiche di settore.
2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività
esercitate in modo gratuito che, rivolte agli associati e alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di
scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.
3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà
associative operanti sul territorio.
4. Sono escluse dall’applicazione del presente capo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale e le associazioni giovanili di cui all’articolo 12 della legge regionale 22 marzo 2012,
n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) e ogni altra realtà
associativa che trovi riscontro in specifiche leggi di settore.
Art. 31 Registro regionale delle associazioni
1. È istituito il Registro regionale delle associazioni tenuto presso la struttura competente in materia di
associazionismo.
2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni, riconosciute e non riconosciute, che realizzano gli scopi
previsti dall’articolo 30 a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) svolgano la loro attività da almeno un anno;
c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti la partecipazione democratica degli associati
alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare assicurino la tutela
dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l’elettività di almeno i due
terzi delle cariche sociali, l’approvazione da parte degli associati, o di loro delegati, del programma e del
bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per l’associato,
la disciplina della procedura di esclusione dell’associato che preveda il contraddittorio di fronte a un
organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio
sociale non possa essere ridistribuito tra gli associati;
d) abbiano sede legale o operativa in regione.
Art. 32 interventi per la promozione dell’associazionismo
1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo attraverso:
a) la promozione e il sostegno di specifici progetti, attività e iniziative nell’ambito della normativa di settore;
b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza
28 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 novembre 2012 46
tecnica da parte delle strutture competenti per materia;
c) la messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi per iniziative promosse dalle associazioni, secondo
quanto previsto all’articolo 39.
Art. 33 disposizioni di attuazione del Capo V
1. Con regolamento regionale da assumersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le modalità
di tenuta del Registro, la sua eventuale articolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel
Registro, nonchè le modalità d’iscrizione e di cancellazione.
CAPO VI - NORME COMUNI
Art. 34 programmazione regionale
1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato, di promozione
sociale e di associazionismo, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui
agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22 e della Conferenza regionale
dell’associazionismo.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e può essere aggiornato annualmente.
Art. 35 Comitato regionale dell’associazionismo
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia
di volontariato, promozione sociale e associazionismo, è istituito il Comitato regionale dell’associazionismo,
avente funzioni propositive, consultive e di analisi sulle politiche e interventi realizzati dalla
Regione nell’ambito del volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni
operanti in regione.
2. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di associazionismo.
3. Fanno parte del Comitato:
a) l’Assessore regionale al volontariato, alla promozione sociale e all’associazionismo, o suo delegato,
che lo presiede;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo,
o suo delegato;
c) due esperti in materia di associazionismo, designati dal Consiglio delle autonomie locali, uno rappresentante
delle amministrazioni comunali e l’altro delle amministrazioni provinciali;
d) il Presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, o suo delegato;
e) il Presidente dei Centri servizi volontariato del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
f) un rappresentante dell’Osservatorio nazionale sul volontariato;
g) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all’articolo 5, designati
da Comitato regionale del volontariato;
h) due rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro di cui all’articolo 20, designati dal Comitato
regionale delle associazioni di promozione sociale;
i) un rappresentante delle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 31 scelto dall’Assessore regionale
competente in materia di associazionismo.
4. Il Comitato è regolarmente costituito con la designazione della maggioranza dei componenti.
5. Il Comitato dura in carica per la legislatura e fino alla sua ricostituzione.
6. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese
nella misura prevista per i dipendenti regionali.
7. La struttura regionale competente in materia di associazionismo assume la funzione di segreteria.
Art. 36 monitoraggio regionale sul fenomeno associativo
1. Al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno associativo in regione nella pluralità delle sue
forme e rendere disponibili informazioni sullo stesso, la struttura regionale competente in materia di
associazionismo realizza le seguenti attività:
a) attività di monitoraggio e analisi delle politiche in materia di associazionismo realizzate nel territorio
regionale;
b) raccolta ed elaborazione dati e informazioni sull’andamento del fenomeno associativo nella regione;
c) elaborazione e diffusione di rapporti sul fenomeno associativo nella regione Friuli Venezia Giulia;
d) formulazione di proposte in materia di programmazione regionale.
2. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, l’amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi
della collaborazione di università, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati con specifiche
competenze nel settore dell’associazionismo.
Art. 37 Conferenza regionale dell’associazionismo
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1. La Giunta regionale ogni tre anni organizza una Conferenza regionale dell’associazionismo rivolta alla
partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre
associazioni operanti nel territorio regionale.
2. La Conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche in materia
di associazionismo in genere; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà
associative.
3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell’associazionismo in regione,
da presentare alla Conferenza regionale, inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:
a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
b) l’esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso è redatto;
c) le priorità di intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle;
d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.
Art. 38 clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta l’efficacia delle
politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.
2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:
a) l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento
tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale,
con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone
eventuali difficoltà di funzionamento;
b) i dati annui relativi all’impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;
c) i dati annui relativi all’impiego del Fondo regionale di anticipazione di cui all’articolo 27;
d) l’attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell’articolo 28.
3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo
e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi
specifici realizzati in attuazione della presente legge.
4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell’approfondimento richiesto. Il Comitato per la
legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.
5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l’esame sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.
6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l’approvazione degli indirizzi
generali delle politiche regionali di settore.
Art. 39 accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati
1. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni possono
utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa
dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
Art. 40 utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai contributi,
convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge, dichiarano nella domanda
d’iscrizione al rispettivo registro, o sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 41 cumulo dei contributi e rendicontazione
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri
enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga all’articolo 43 della legge regionale 7/2000, in sede di rendicontazione dei contributi e degli
altri incentivi economici previsti dalla presente legge, le associazioni di promozione sociale presentano
l’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all’utilizzo
delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.
Art. 42 norme transitorie
1. Il Comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n.
12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato), resta in carica fino alla
scadenza naturale.
2. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1,
lettera b), continuano ad applicarsi l’articolo 8 della legge regionale 12/1995 e l’articolo 4, comma 35,
della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonché i relativi regolamenti
di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n.
30 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 novembre 2012 46
237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi
dell’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12), e con il decreto del Presidente della Regione
25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di
promozione sociale, ai sensi dell’articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e
26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 12/1995 e 30/2007, indicati al
comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma
1, lettera a), continuano a trovare applicazione l’articolo 6 della legge regionale 12/1995 e l’articolo
13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2002), nonchè i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del
Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro
generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre
2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale).
5. Le iscrizioni nei Registri istituiti dall’articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall’articolo 13, comma
18, della legge regionale 13/2002 mantengono efficacia per il periodo massimo di sei mesi dall’entrata
in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), e i Registri
medesimi sono mantenuti per tale periodo al solo fine di consentire alle organizzazioni e alle associazioni
in essi iscritte di richiedere l’iscrizione nei nuovi Registri disciplinati dai regolamenti suddetti, formulando
la relativa domanda sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore del Servizio competente,
resa disponibile nel sito istituzionale della Regione e trasmessa a tutte le organizzazioni e associazioni
suddette. All’atto dell’iscrizione nei nuovi Registri è disposta la cancellazione dai Registri istituiti
dall’articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall’articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.
6. Al termine del periodo di sei mesi indicato al comma 5, i Registri istituiti dall’articolo 6 della legge
regionale 12/1995 e dall’articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 sono soppressi.
7. La disposizione di cui all’articolo 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Art. 43 modifica alla legge regionale 12/1995
1. Il titolo della legge regionale 12/1995 è modificato con il seguente: <<Disposizioni particolari concernenti
interventi nel settore sanitario>>.
2. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 12/1995 le parole <<dall’articolo 10>> sono sostituite
dalle seguenti: <<dall’articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul
volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo),>>.
Art. 44 abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 15 e da 17 a 19 della legge regionale 12/1995;
b) il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e
modificative ed integrazioni di norme legislative diverse);
c) il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e
norme modificative di varie leggi regionali);
d) il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme
integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
e) i commi 39 e 40 dell’articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
f) i commi 18, 19, 20, 21 e 22 dell’articolo 13 della legge regionale 13/2002;
g) i commi 73 e 74 dell’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
h) i commi 35 e 36 dell’articolo 4 della legge regionale 30/2007;
i) commi 61 e 63 dell’articolo 7 ed i commi 21 e 22 dell’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008,
n. 17 (Legge finanziaria 2009);
j) il comma 1 dell’articolo 173 della legge regionale 21 ottobre 2010 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2010);
k) i commi 5, 6 e 7 e il comma 19 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge
finanziaria 2012);
l) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012
e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007).
Art. 45 norme finanziarie
1. Per le finalità di cui agli articoli 6, comma 10, 21, comma 9, e 35, comma 6 è destinata la spesa complessiva
di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere
sulle risorse resesi disponibili in relazione all’abrogazione dell’articolo 3, della legge regionale 12/1995,
prevista all’articolo 44, comma 1, lettera a), a carico dell’unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 novembre 2012 46 31
2. Per le finalità previste dall’articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di
euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell’unità
di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4042 di nuova istituzione a decorrere dall’anno 2013, nello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione “Fondo
regionale per il volontariato”.
3. Per le finalità previste dall’articolo 24, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro,
suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico dell’unità di bilancio
5.5.1.5060 e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione “Fondo regionale per
la promozione sociale”.
4. Per le finalità previste dall’articolo 29, comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro
suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell’unità di bilancio
5.5.1.5060 e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli armi 2012-2014, con la denominazione “Spese derivanti dalle
Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato”.
5. Per le finalità previste dall’articolo 36, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro,
suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell’unità di bilancio
5.5.1.5060 e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione “Spese per il monitoraggio
regionale sul fenomeno associativo”.
6. All’onere complessivo di 2.720.000 euro suddiviso in ragione di 1.360.000 euro per ciascuno degli
anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede
mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, suddivisa negli importi a
fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilancio Capitolo anno 2013 anno 2014
5.5.1.5060 4994 250.000,00 250.000,00
5.5.1.5060 4999 500.000,00 500.000,00
8.2.1.1140 4533 610.000,00 610.000,00
7. Per le finalità previste dall’articolo 27, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, suddivisa
in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell’unità di bilancio 12.2.4.3480
e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione “Fondo regionale di anticipazione
di cassa sui finanziamenti assegnati da enti pubblici, dalla Unione europea e dallo Stato alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per attività progettuali, operazioni di
investimento e acquisto di attrezzature - partita di giro”.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte con le entrate di pari importo accertate e
riscosse, a decorrere dall’anno 2013, sull’unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 9696 di nuova istituzione
nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione
“Restituzioni dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale delle
anticipazioni di cassa concesse dal Fondo regionale per il volontariato e la promozione sociale - partita
di giro”.
Art. 46 norma finanziaria urgente
1. Per le finalità di cui all’articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, (Norme
in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale. Norme
concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) è autorizzata la spesa di 30.000 euro per
l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 11.2.1.1180 e del capitolo 1788 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.
2. All’onere di 30.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità
di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 9 novembre 2012
TONDO
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NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n.
18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’articolo 2 della Costituzione è il seguente:
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’articolo 118 della Costituzione è il seguente:
Articolo 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 è il seguente:
Art. 3 organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di
cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse
forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro,
la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere
altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti
dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Nota all’articolo 7
- Il testo dell’articolo 15 della legge 266/1991 è il seguente:
Art. 15 Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento
e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione
di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 1
del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità ai sensi
dell’articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale .
Nota all’articolo 13
Vedi nota articolo 7.
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 novembre 2012 46 33
Note all’articolo 14
- Il testo dell’articolo 2 della legge 266/1991 è il seguente:
Art. 2 volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
- Il testo dell’articolo 3 della legge 266/1991 è il seguente:
Art. 3 organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di
cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse
forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro,
la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere
altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti
dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
- Il testo dell’articolo 4 della legge 266/1991 è il seguente:
Art. 4 assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
- Il testo dell’articolo 7 della legge 266/1991 è il seguente.
Art. 7 convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con
le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine
e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso
delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Note all’articolo 20
- Il testo dell’articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 è il seguente:
Art. 2 associazioni di promozione sociale.
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati
o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte
le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate
che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
34 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 novembre 2012 46
- Il testo dell’articolo 3 della legge 383/2000 è il seguente:
Art. 3 atto costitutivo e statuto.
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la
sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra
gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni,
il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’art. 11, può consentire deroghe alla
presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte
degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,
a fini di utilità sociale.
Nota all’articolo 23
Vedi nota articolo 7.
Note all’articolo 25
- Il testo dell’articolo 30 della legge 383/2000 è il seguente:
Art. 30 convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all’art. 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni
e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti
che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa,
nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all’articolo 27
- Il testo dell’articolo 40 della legge regionale 20 maggio 2000, n. 7 è il seguente.
Art. 40 tipologie degli incentivi ai settori non economici
1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all’articolo 39, e inoltre in
forma di contributi per l’attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità
stabilite dalle leggi di settore.
2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee
garanzie patrimoniali.
Nota all’articolo 28
Vedi nota articolo 7.
Note all’articolo 30
- Il testo dell’articolo 12 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 è il seguente:
Art. 12 associazioni giovanili ammesse all’iscrizione nel registro
1. Le associazioni giovanili ammesse all’iscrizione nel registro sono composte, almeno per l’80 per cento, da persone
di età non superiore a trentacinque anni, nel loro organo direttivo non sono presenti persone di età superiore a
trentacinque anni e nell’ atto costitutivo e nello statuto sono previsti i seguenti requisiti:
a) assenza dello scopo di lucro;
b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 novembre 2012 46 35
d) coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.
2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all’iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni
sindacali, le associazioni professionali e di categoria.
Nota all’articolo 41
- Il testo dell’articolo 43 della legge 7/2000 è il seguente:
Art. 43 rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati
1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni
e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei
contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto
l’elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un
apposito controllo disposto dall’ufficio regionale che ha concesso l’incentivo. Le associazioni di volontariato presentano
il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.
Note all’articolo 42
- Il testo dell’articolo 4, comma 35, legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 è il seguente:
Art. 4 istruzione, cultura e sport
(omissis)
35. Al fine di promuovere l’attività dei soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale,
la Regione sostiene l’attuazione di progetti di utilità sociale, nonchè d’iniziative di formazione e aggiornamento degli
operatori realizzati dalle associazioni medesime, mediante la concessione di contributi entro la misura massima del
90 per cento delle spese a tal fine sostenute. La tipologia delle spese ammissibili e i criteri e modalità di attuazione
degli interventi sono determinati con apposito regolamento.
(omissis)
- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come modificato dall’articolo 6, comma 1, legge
regionale 42/1995 è il seguente:
Art. 6 Registro generale delle organizzazioni di volontariato
1. È istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione
ed ai fini dell’articolo 6 della legge n. 266/1991.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:
a) settore sociale: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;
b) settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali;
c) settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;
d) settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell’utente di
pubblici servizi, attività innovative non rientranti nei precedenti settori.
e) settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale,
di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia.
3. È ammessa l’iscrizione di una organizzazione in più settori.
4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 13 della legge
n. 266/1991, che perseguono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. È fatta salva la normativa di settore
che disciplina l’attività delle suddette organizzazioni.
5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del volontariato.
6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da
almeno centottanta giorni, al fine di svolgere le attività loro proprie e che a tale scopo si avvalgano in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
7. Al fine di ottenere l’iscrizione al Registro le Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Presidenza
della Giunta regionale. Sulla domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all’articolo 2.
8. La domanda d’iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto costitutivo o dello statuto ovvero dell’accordo tra gli aderenti;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) una relazione dettagliata sull’attività della organizzazione.
9. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale dispone l’iscrizione
nel Registro ovvero il diniego dell’iscrizione stessa con provvedimento motivato da comunicare alla organizzazione
richiedente.
10. Ogni due anni viene effettuata la revisione del Registro, intesa ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti
per l’iscrizione delle associazioni.
- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 12/1995 come modificato dall’articolo 7, comma 61, lettera c), legge
regionale 17/2008 è il seguente:
Art. 8 rapporti tra l’Amministrazione regionale, gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato
1. L’Amministrazione regionale può assumere iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed
all’orientamento dei volontari e sostiene, con l’erogazione di contributi, iniziative analoghe promosse dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 6 o dalle forme di coordinamento regionale statutaria36
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 novembre 2012 46
mente disciplinate.
2. Per il sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato sono concessi contributi sulle spese
per l’assicurazione dei volontari, per l’acquisizione d’attrezzature tecniche e prestazioni di servizi necessari a consentire
l’impegno diretto dei volontari in attività di particolare rilevanza. Con delibera della Giunta regionale, assunta di
norma entro il mese di dicembre di ciascun anno, sono individuati gli ambiti d’intervento prioritari delle iniziative da
sostenere nell’anno successivo.
2 bis. Il programma degli interventi contributivi di sostegno delle iniziative previste dal comma 2 è approvato, sulla
base delle domande presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio, corredate di una relazione
illustrativa del programma d’attività e di un corrispondente preventivo di massima delle spese per le quali è
richiesto il contributo.
3. L’Amministrazione regionale e gli Enti locali possono concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni
di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse.
- Il testo dell’articolo 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 è il seguente:
(omissis)
18. In attesa dell’adozione di una disciplina organica regionale dell’associazionismo di promozione sociale, è istituito
il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre
2000, n. 383.
19. Il Servizio del volontariato provvede alla tenuta del Registro di cui al comma 18, suddiviso in una sezione regionale
e in sezioni provinciali. Possono iscriversi nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della
legge 383/2000.
20. L’iscrizione nel Registro dei cui al comma 18 è alternativa all’iscrizione nel Registro generale delle organizzazioni
di volontariato, di cui all’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall’articolo 6,
comma 1, della legge regionale 42/1995.
21. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento
la tenuta del Registro di cui al comma 18 e, in particolare, i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione
periodica dello stesso.
22. Il regolamento di cui al comma 21 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare permanente,
da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si considera reso favorevolmente.
(omissis)
Note all’articolo 43
- Il testo dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 12/1995 è il seguente:
Art. 16 disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario
1. Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti
dalla stipula delle convenzioni previste dall’articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina
organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo),
ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento
delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa
regionale.
Note all’articolo 44
lettera b)
- il testo dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni
ed integrazioni di norme legislative diverse) è il seguente:
Art. 6 modifica dell’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:
<< e) settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale,
di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia. >>.
lettera c)
- il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme
modificative di varie leggi regionali) è il seguente:
Art. 18 integrazione dell’articolo 8 della legge regionale 12/1995
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è inserito il seguente comma:
<< 2 bis. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti al comma 1 sono presentate entro il mese di febbraio di
ciascun anno alla Presidenza della Giunta regionale. Le domande stesse devono essere corredate di:
a) relazione illustrativa dell’iniziativa;
b) preventivo di spesa. >>.
lettera d)
- il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme
integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali) è il seguente:
Art. 18 proroga del termine di cui all’articolo 8 della legge regionale 12/1995
1. Limitatamente al 1996, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 8 della legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come integrato dall’articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 novembre 2012 46 37
prorogato al 30 settembre.
lettera f)
Vedi nota articolo 42
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge:
- n. 158
d’iniziativa di Camber, Cargnelutti, Marin, Novelli, Santin, Tononi presentato al Consiglio regionale l’8 giugno 2011 e
assegnato alla VI Commissione il 15 giugno 2011.
- n. 165
d’iniziativa della Giunta regionale presentato al Consiglio regionale l’8 agosto 2011 e assegnato alla VI Commissione
il 10 agosto 2011.
- n. 189
d’iniziativa di Menis, Moretton, Kocijancic, Corazza, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin,
Iacop, Lupieri, Marsilio, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Agnola, Antonaz, Colussi, Pustetto presentato al
Consiglio regionale il 17 gennaio 2012 e assegnato alla VI Commissione il 24 gennaio 2012.
- progetti di legge abbinati ai sensi dell’articolo 94 del Regolamento interno.
- iniziato l’esame in VI Commissione il 31 gennaio 2012. Costituito nella medesima seduta un Comitato ristretto
composto dai consiglieri Menis, Sasco, Colussi, Antonaz, Narduzzi, Camber. Iniziato l’esame il 9 febbraio 2012 e proseguito
nelle sedute del 13 febbraio 2012, del 6 marzo 2012, del 15 marzo 2012. L’esame si è concluso il 23 marzo
2012 con l’elaborazione di un testo unificato.
- testo unificato esaminato dalla VI Commissione nelle sedute dell’11 aprile 2012 e del 21 giugno 2012; in quest’ultima
seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Camber e Sasco
e relazione di minoranza dei consiglieri Antonaz e Menis.
- testo unificato esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 23 ottobre 2012 n. 295 e n. 296, e approvato a
maggioranza, con modifiche, nella seduta n. 297 del 24 ottobre 2012.
- legge trasmessa al Presidente della Regione

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