APS Tutti Insieme - Gorizia (IT)
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Statuto precedente

Normativa
Statuto

Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata "Tutti Insieme"

Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in Gorizia, Via E. Duse 22, - c/o Renato Elia, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
(modificato il 25/02/2014 con Assemblea Straordinaria: I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. )

Art. 3 SCOPO dell'associazione è promuovere:

· La coesione sociale e la qualità della vita;
· La progettazione e realizzazione dei "Condomini Solidali"
· Attività di ricerca, studio e documentazione nella formazione alla salute;
· Attività motorie, ludiche e culturali per il mantenimento psico-fisico dei soci e non, di qualsiasi età e nazionalità;
· Servizi alla persona e alla famiglia con particolare attenzione ai giovani ed anziani;
· Iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace,della democrazia, della famiglia, comunità e cooperazione nonché della solidarietà nazionale ed internazionale;
· Servizi o prestazioni di assistenza diretta alla persona;
· Attività di sostegno, relazionali e di animazioni per utenti di strutture o servizi;
· Tutela dei diritti di promozione sociale di persone in stato di bisogno;
· Interventi di prevenzione del disagio psichico, sociale e lavorativo;
· Attività di formazione ed orientamento, nonché promozione professionale e lavorativa;
· Attività didattica e promozione di eventi sportivi ed artistici;
· La tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli spazi urbani;
· La ricerca, raccolta e diffusione delle informazioni e documentazioni sui temi che influenzano la comunità e relativi dibattiti e discussioni;
· Gli scambi culturali e gemellaggi, problematiche dell'immigrazione e integrazione;
· L'utilizzo delle tecniche multimediali ed informatiche;
· Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini, aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
· L'accedere a fondi nazionali e comunitari per organizzare corsi di formazione e quant'altro utile all'associazione e al mondo della salute;

Al fine del perseguimento degli scopi potrà essere svolta qualsiasi attività ad essi collegata quali ad esempio: convegni, spettacoli, manifestazioni artistiche, mercatini tematici periodici, culturali, sportive, ricreative, cultura della tradizione, corsi di formazione.
L’associazione predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire e migliorare l’efficacia d’azione dei propri aderenti

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque opererà per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della libertà della persona, alla Carta Costituzionale Italiana ed Europea.

Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge del D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
L’Assemblea dei soci a maggioranza può annullare il diniego del Comitato Direttivo ed accettare l’adesione del nuovo socio
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata anche in forma volontaria,personale e gratuita dei propri associati, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate; Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
Il mancato versamento della quota sociale annuale entro 10 giorni dalla iscrizione nel libro dei Soci o nel caso di rinnovo annuale comporta senza comunicazione alcuna il decadimento dell’iscrizione
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera semplice o via e.mail e fax, o su pagina news del ns sito, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria
a) elegge il Presidente
b) elegge il Comitato Direttivo;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
g) approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo e il presidente restano in carica per un anno.
Il Comitato direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo, preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.



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